Attenti a cosa ci fanno ingoiare -Guarda le MAGLIETTE e i POSTER di Basfardo-
I pericoli sono davvero dietro l'angolo. Anzi, sotto il naso di ciascuno di noi. Sì perché basta guardare questo video, ascoltare le parole sensate di Claudio Poggi per rendersi conto che ormai siamo circondati.
New limit values for electromagnetic emissions in new measures to save Italy of Monti's government. |
Ci hanno condito la nostra insalata con cancerogeno! E poi finirà proprio come tutto è finito per l'Eternit!! Una causa tra 30 anni per trovare i responsabili di milioni di morti e cauzioni milionarie per scagionarli...
Guarda "tumori download" [video di Claudio Poggi]
E sì perché li abbiamo lasciati fare, abbiamo creduto alle parole di chi voleva venderci qualcosa, ed ora ci ritroviamo ricoperti di sostanze tumorali, e viviamo immersi in ambienti insalubri. Come succedeva per lo smog londinese in tempi non sospetti. Ora però si sa che quell'inquinamento ha ucciso molta gente per tumore. E si è individuati anche gli agenti chimici che fisicamente eseguono la condanna a morte. Sono parole pesanti ma a tutt'oggi, che ne dicano i medici, per il tumore non c'è cura e da esso presto o tardi non c'è scampo!
Le vittime più fragili poi sono proprio i bambini!! Perché i tuori prolificano di più sugli organismi in rapido sviluppo! Perciò se non vi importa di voi fatelo per i nostri figli!!
Il governo ATTUALE ha approvato la variazione dei limiti di inquinamento elettromagnetico da ripetitori cellulari (nel video è spiegato): é proprio come dire che se metto un pollo vivo nel forno a microonde per 6 minuti poi dopo un giorno resuscita!!!
La scusa è lo sviluppo del commercio per ridare vita alla NOSTRA Italia, il mezzo è l'inquinamento cancerogeno che darà la morte a NOI italiani, la causa è l'ammanco di denaro dalla NOSTRE casse pubbliche che si sono intascati i politici attuali, il rimedio è far colmare a NOI l'ammanco con altre tasse! Cioè NOI ci stiamo finanziando una bella dieta al tumore per ben 2 volte! E' un affarone!!
Le misurazioni sono effettuate sulla MEDIA GIORNALIERA e in relazione al danno sull'intera sezione della persona, perciò se io installo un forno a microonde sulla testa di un passante che funziona solo 30 secondi al giorno lo uccido istantaneamente ma sono nella norma?!
Nella norma riportata di seguito il relatore, un vero analfabeta della salute, sostiene che la norma intende "rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree
dove effettivamente la popolazione vive e lavora; e valutare l’obiettivo
di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire
attraverso l’incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che
non trasmettono sempre alla massima potenza."
Perciò non dobbiamo limitare l'inquinamento per la nostra salute ma dobbiamo incentivarlo per assecondare lo sviluppo!!
-Guarda le MAGLIETTE e i POSTER di Basfardo-
In termini pratici il vecchio limite non esiste più. E' stato totalmente ignorato dalla norma attuale, visto che i vecchi 6V/m non sono più misurati su un intervallo di 6 minuti ma di 24ore... Dato che ci sono ore con emissioni molto inferiori (leggi la notte) allora di giorno si può inquinare un po' a piacere!?
In termini pratici il vecchio limite non esiste più. E' stato totalmente ignorato dalla norma attuale, visto che i vecchi 6V/m non sono più misurati su un intervallo di 6 minuti ma di 24ore... Dato che ci sono ore con emissioni molto inferiori (leggi la notte) allora di giorno si può inquinare un po' a piacere!?
Qui c'è il testo relativo alla sezione dell'inquinamento elettromagnetico:
"12 – Limiti campi elettromagnetici
Art.
In coerenza con le finalità di cui all’art. XX in materia di
semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22
febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri –
8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz· è
modificato sulla base dei seguenti criteri:
a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di
esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per
telecomunicazioni e radiotelevisivi;
b) i valori di attenzione di cui all’articolo 4, comma 2, indicati
nella tabella 2 all’allegato B del Decreto, sono intesi come valori
misurati all’interno degli edifici, owero calcolati tenendo conto della
attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI.
Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi,
terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di
attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B;
c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei
campi elettromagnetici calcolati all’aperto nelle aree intensamente
frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi,
terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori
indicati nella tabella 3 dell’allegato B. Detti valori devono essere
intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della
potenza media irradiata dagli impianti nell’arco delle 24 ore su un’area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano;
d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i
limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto
sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni
e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;
e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del
confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con
gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella
norma CE1211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l’uso dei
coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di
consentire il calcolo della media statistica giornaliera.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il settore delle telecomunicazioni e’ caratterizzato da un’elevata
propensione all’innovazione tecnologica in grado di creare nuovi
prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la
produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
In tal senso, il futuro prossimo dovrebbe svilupparsi su tre direttrici tra loro parallele:
una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell’intrattenimento (internet ovunque);
una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per tutti);
un aumento della domanda di velocità di accesso da parte della
popolazione e delle imprese già informatizzate (servizi multimediali a
banda ultra larga).
Tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno
presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che
consentiranno di usare le tele presenza favorendo il telelavoro, la
telemedicina, l’e-commerce etc .. a tutto vantaggio di un sensibile
aumento della produttività e della qualità della vita.
Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la
conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di
comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di
sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell’ottica dello
sviluppo delle reti di quarta generazione o l TE (Long Term Evolution),
le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.
le reti di quarta generazione (l TE) consentiranno, infatti, un
deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a
rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione
all’innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore
capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del
sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell’asta
per l’assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.
l’asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave
crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a
compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore
delle TlC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.
la necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata
awertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante
“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) che, da ultimo, é
intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure
autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n.
259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n.
111/2011).
Per completare quest’opera di semplificazione normativa si rende,
altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire
alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di
attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n.
36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in
quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni,
dell’ISPRA e del CEI.
Attraverso l’introduzione di metodiche di misurazione univoche e di
riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di
comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie
attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo
operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella
maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già
applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.
Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica
caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una
modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e
validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale,
ferma restando la indicazione dei valori limite in capo all’organo
politico amministrativo
Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul
citato DPCM, senza rivedere l’intero impianto normativo, al fine di
puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione
de/”va/ore di attenzione” e dell’”obiettivo di qualità”.
In particolare, il valore di attenzione dovrebbe essere applicato,
come originariamente previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36,
esclusivamente nelle aree adibite a “permanenze prolungate”, mentre la
tutela della popolazione sia nelle aree all’aperto intensamente
frequentate che nelle pertinenze all’aperto degli edifici, sarebbe
garantita attraverso gli “obiettivi di qualità”.
In particolare la disposizione proposta, anche nell’ottica della
semplificazione normativa, mira a chiarire la non applicabilità dei
limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per
telecomunicazioni, quali ad esempio i telefoni cellulari, già regolati
da specifica Direttiva europea (1995/5/CE), e armonizzare la
terminologia con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto
2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree
dove effettivamente la popolazione vive e lavora; e valutare l’obiettivo
di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire
attraverso l’incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che
non trasmettono sempre alla massima potenza."
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